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Tesserino Venatorio

  • Servizio attivo

Tesserino venatorio per l'esercizio della caccia

A chi è rivolto

Ai cacciatori residenti nel Comune, titolari di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia 

Descrizione

L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il 18° anno di età, sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla Legge. Nei 12 mesi successivi al primo rilascio della licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di regolare licenza rilasciata da almeno 3 anni. Per esercitare l'attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale che viene rilasciato dal Comune di residenza ed è valido in tutto il territorio nazionale. Il tesserino è personale e riporta l'indicazione della forma di caccia prescelta. In alternativa al tesserino cartaceo è possibile e consigliato utilizzare quello digitale, scaricando l’App TosCaccia. L’uso di tale App sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del Tesserino Venatorio tradizionale cartaceo per l’annotazione delle giornate di caccia, delle aree utilizzate, dei capi abbattuti, nonché per le procedure di registrazione della mobilità venatoria. L'utilizzo della App, come il tesserino regionale cartaceo, ha validità su tutto il territorio nazionale.

Come fare

Richiesta verbale all'ufficio URP 

Cosa serve

All'atto del ritiro del tesserino venatorio è necessario presentarsi muniti di:

  1. Licenza di porto di fucile per uso caccia in regola con le tasse di concessione governativa e regionale

  2. Tesserino stagione venatoria precedente (o ricevuta se già riconsegnato);

  3. Allegato alla licenza di caccia (modello di colore giallo);

In caso di smarrimento, furto, deterioramento dei documenti di cui ai punti 2 e 3 è necessaria denuncia in originale rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

N.B. I documenti di cui ai punti 2 e 3 non sono richiesti per i nuovi titolari di porto d'armi.

Cosa si ottiene

Tesserino venatorio regionale per l'esercizio della caccia

Tempi e scadenze

Rilascio immediato.

Si ricorda che, il tesserino venatorio della precedente stagione deve essere riconsegnato al Comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il venerdì antecedente la terza domenica di settembre di ogni anno.

Rilascio immediato del tesserino

Costi

Il rilascio del tesserino non comporta alcuna spesa.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio_v1

Casi particolari

CONVALIDA A.T.C. (Primo ATC di residenza venatoria e ulteriore ATC NON toscani).

Il Comune è abilitato a confermare l'iscrizione all'A.T.C. sul tesserino venatorio esclusivamente nei seguente casi:

  • ai cacciatori con residenza venatoria (non pre-stampata nel tesserino) coincidente con la residenza anagrafica, previa esibizione di una ricevuta attestante il pagamento della quota di iscrizione.

  • ai cacciatori con ATC di residenza venatoria diverso da quello di residenza anagrafica, con tesserino senza ATC prestampato, previa esibizione della ricevuta di pagamento del bollettino prestampato dell'ATC o di altra ricevuta di pagamento purché accompagnato da idonea documentazione rilasciata dall'ATC attestante l'avvenuta accettazione.

  • Cacciatore che ha richiesto un ATC non toscano, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata dall'ATC competente e della ricevuta di pagamento.

Nei casi diversi da quelli elencati il cacciatore deve rivolgersi all'ATC di competenza per l'apposizione del timbro ATC di vidimazione sulla ricevuta di versamento.

Per i cacciatori toscani autorizzati ad esercitare la caccia in A.T.C. non toscani, il Comune annoterà sul tesserino, su richiesta dell'interessato e dietro esibizione di avvenuto versamento della quota, la sigla dell'A.T.C. dove è stato autorizzato.

Per coloro che abbiano ottenuto il porto d'armi per la prima volta, il Comune su richiesta dell'interessato, attribuirà il codice cacciatore.

NOTA: Il versamento della Tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi ad uso di caccia ed ha validità di 1 anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata; La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia;

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Argomenti
Ultima modifica: martedì, 19 marzo 2024

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