Si distinguono i seguenti procedimenti:
1. Autorizzazione paesaggistica ordinaria (APO)
La richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere inoltrata qualora si intendano realizzare opere esterne in zona vincolata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".
Il Responsabile del Procedimento ha 40 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l’istruttoria ed acquisire il necessario parere della Commissione per il Paesaggio. La Soprintendenza ha 45 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere, obbligatorio e vincolante. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di Autorizzazione.
2. Autorizzazione paesaggistica semplificata (APS)
La richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata deve essere inoltrata ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017, dal proprietario o da chi ne abbia titolo, qualora si intendano realizzare opere esterne in zona vincolata ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e si rientri nei casi elencati nell’Allegato B del citato D.P.R. n. 31/2017.
Il Responsabile del procedimento ha 20 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l’istruttoria ed infine trasmettere l'istanza alla competente Soprintendenza. La Soprintendenza ha 20 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. L'amministrazione procedente adotta il provvedimento nei 10 gg successivi l'acquisizione del prescritto parere. In caso di mancata espressione del parere vincolante della Soprintendenza nei tempi previsti, l'Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
3. Autorizzazione paesaggistica ex post (APO_ex_post)
La procedura di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali, mira a verificare la compatibilità ex post delle opere realizzate in difformità dai titoli edilizi prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico in linea con la più recente giurisprudenza amministrativa, per cui il divieto di autorizzazione paesaggistica ex post non opera per interventi realizzati anteriormente all'entrata in vigore del vincolo e pertanto in tali casi l'intervento deve essere sottoposto alla Soprintendenza per l'espressione del parere vincolante sulla sua compatibilità paesaggistica.
La domanda di autorizzazione paesaggistica postuma viene presentata per regolarizzare opere realizzate in zone di vincolo paesaggistico senza titolo o in difformità dallo stesso prima dell’imposizione del vincolo e/o per opere realizzate prima del 12/05/2006 ove era consentito sanare interventi di maggiore rilevanza rispetto a quanto previsto con l’art. 167 del D.Lgs n. 42.
L’Autorizzazione paesaggistica Paesaggistica o “Ex Post” è rilasciata a seguito del procedimento di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004.
L’esito finale dell’Autorizzazione paesaggistica a sanatoria “ex post” per le sole opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo, non comporta il pagamento della sanzione pecuniaria, non costituendo illecito paesaggistico.
4. Accertamento di compatibilità paesaggistica (ACP)
La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica può essere presentata:
4.1 - per le opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica riconducibili ai casi individuati dall'art. 167 commi 4 e 5 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i ;
4.2 - per le opere realizzate in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati, riconducibili ai casi individuati dall'art.36 bis del D.P.R. 380/2001.
Il Responsabile del procedimento ha 90 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta per valutare la completezza della documentazione, la richiesta di eventuali integrazioni, curare l’istruttoria ed infine trasmettere l'istanza alla competente Soprintendenza per la formulazione del prescritto parere vincolante, nei 90 giorni decorrenti dall'effettivo ricevimento della documentazione. In caso di esito positivo il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. In caso di esito negativo si applica la sanzione demolitoria.