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Esercizio di vicinato (negozio entro i 300 mq) nel settore alimentare

  • Servizio attivo

Un esercizio di vicinato nel settore alimentare è un'attività di commercio al dettaglio di merci destinate al consumo umano, effettuata in locali con una superficie di vendita non superiore a 300 mq.

A chi è rivolto

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione Reg. (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del Reg.(CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, quali univocamente individuati nella SCIA, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

In uno stesso locale possono esercitare l'attività di vendita aziende diverse.

L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale congiunto ingrosso+dettaglio e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio congiunto viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto all'art. 26, commi 5 e 6, della L.R. 62/2018.

Il modulo unificato standardizzato approvato in Conferenza Unificata per l'esercizio di vicinato, come adattato in Regione Toscana (vedi allegato B alla D.G.R.T. n. 292 del 28/03/2018), può essere utilizzato anche per l’attività di vendita mediante apparecchi automatici in esercizio alimentare se effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo (art. 74, comma 3, L.R. 62/2018).

Alcune norme particolari sono state introdotte nel territorio comunale con il "Regolamento annonario per il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa",che vanno ad integrare la normativa statale e regionale in materia di attività imprenditoriali.
Il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) già prevede che il compilatore della pratica dichiari espressamente, nel quadro “Dati attività”, sotto la propria responsabilità: “relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità”. Compilando quel quadro, l'interessato rilascia, a tutti gli effetti di legge, le dichiarazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici conseguiti.

Come fare

  1. Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato nel settore alimentare

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorre quindi trasmettere, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R:

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio di vicinato , come proposta dallo stesso STAR.

  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP ad ASL.

In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato nel settore alimentare, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990).

Occorre quindi trasmettere, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R:

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio di vicinato.

  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL.

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.

Esercizio di vicinato nel settore alimentare con vendita di prodotti specifici

Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990) se per lo svolgimento dell'attività di commercio in esercizio di vicinato siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche per la vendita di prodotti specifici.

Effettuare un unico invio, sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R.

Subingresso in esercizio di vicinato nel settore alimentare

Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) ed utilizzando il codice attività 47.10.0R, di quanto segue:

  • la comunicazione di subingresso, anche in caso di subentro per causa di morte.

  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 92), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.

Subingresso in esercizio di vicinato nel settore alimentare, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorre quindi trasmettere, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R:

  • la comunicazione di subingresso, anche in caso di subentro per causa di morte

  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 92), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.


 

Cessazione di esercizio di vicinato nel settore alimentare

Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio della comunicazione di cessazione , sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R

Cosa serve

Requisiti oggettivi (art. 14 L.R. 62/2018)

  • l'attività di vendita negli esercizi di commercio al dettaglio è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali
  • l’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 e del relativo regolamento attuativo approvato con DPGR 40/R/2006

Requisiti strutturali in dettaglio

  • Destinazione urbanistica ammessa dal piano operativo comunale
  • Rispetto del regolamento edilizio comunale

​​Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018)

  • requisiti di onorabilità, di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
  • mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)

Requisiti soggettivi professionali (art. 12 L.R. 62/2018)

Possesso di uno tra i seguenti, come indicati all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 59/2010:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

I requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della L.R. 32/2002, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’art. 71, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 59/2010 e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.

Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri

Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Cosa si ottiene

La presentazione della SCIA abilita all’esercizio dell’attività immediatamente.

Tempi e scadenze

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Procedure collegate all'esito

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Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio_v1

Unità organizzativa responsabile

Suap
Via A. Toscanini, 1, 59103 Montemurlo (PO)
Sede SUAP
Argomenti
Ultima modifica: mercoledì, 20 agosto 2025

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