Avvio di un'attività di vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale in un esercizio di vicinato
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrei, trasmettere in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R:
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio di vicinato;
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale, compilando e ricaricando in STAR il modulo che si ottiene spuntando in "Dati attività" e "Ulteriori procedimenti" la specifica "ASL_34.4 - Notifica di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n.183/2005, articolo 9, comma 2".
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
Avvio di un'attività di vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale in una media struttura di vendita
S applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, più SCIA ad Ente terzo.
Occorre trasmettere, in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
- l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della grande struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.10.2R
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale, compilando e ricaricando in STAR il modulo che si ottiene spuntando in "Dati attività" e "Ulteriori procedimenti" la specifica "ASL_34.4 - Notifica di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n.183/2005, articolo 9, comma 2".
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
Avvio di un'attività di vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale in una grande struttura di vendita
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, più SCIA ad Ente terzo.
Occorre trasmettere, in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
- l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della grande struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.10.4R
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale, compilando e ricaricando in STAR il modulo che si ottiene spuntando in "Dati attività" e "Ulteriori procedimenti" la specifica "ASL_34.4 - Notifica di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n.183/2005, articolo 9, comma 2".
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
Inizio di attività di vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinata all'alimentazione animale in attività commerciale già avviata
Si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/90), che produce effetto con la sola presentazione.
Occorre trasmettere, in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.