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Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari

  • Servizio attivo

È consentito agli esercizi commerciali - esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita - di effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione.

A chi è rivolto

Agli esercizi commerciali che vogliono vendere al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, nonché dei medicinali veterinari.

 

La vendita di tali farmaci da banco e medicinali veterinari è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Ordine. L'attività è censita al punto 30 della Tabella "A" allegata al D.lgs. 222/2016 (Madia 2). Previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio.

Come fare

Avvio di un'attività di vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in un esercizio di vicinato

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche. 

Occorre quindi, la trasmissione, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio di vicinato, utilizzando il codice attività 47.10.0R  
  • la comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari, che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla Regione e al Ministero della Salute. 

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Avvio di un'attività di vendita di farmaci da banco in una media struttura di vendita

Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, più comunicazione ad Ente terzo.

Occorre quindi, la trasmissione, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della media struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.10.2R 
  • la comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari, che il SUEAP trasmetterà alla Regione e al Ministero della Salute.

Avvio di un'attività di vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in una grande struttura di vendita

Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, più comunicazione ad Ente terzo.

Occorre quindi, la trasmissione, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della grande struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.10.4R 
  • la comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari, che il SUEAP trasmetterà alla Regione e al Ministero della Salute.

In caso di attività commerciale già avviata

Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/90), che produce effetto con la sola presentazione.

E' sufficiente una comunicazione, da presentare alla Regione e al Ministero della Salute per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice dell'attività in essere.

Cosa serve

Presentare la documentazione richiesta nella modulistica pubblicata nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).

Cosa si ottiene

La presentazione della comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari consente l’esercizio dell’attività.

Tempi e scadenze

La comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari ha valore immediato e il SUEAP la trasmetterà alla Regione e al Ministero della Salute.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio_v1

Unità organizzativa responsabile

Suap
Via A. Toscanini, 1, 59103 Montemurlo (PO)
Sede SUAP
Ultima modifica: mercoledì, 20 agosto 2025

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