Avvio di un'attività di vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in un esercizio di vicinato
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorre quindi, la trasmissione, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio di vicinato, utilizzando il codice attività 47.10.0R
- la comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari, che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla Regione e al Ministero della Salute.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
Avvio di un'attività di vendita di farmaci da banco in una media struttura di vendita
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, più comunicazione ad Ente terzo.
Occorre quindi, la trasmissione, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
- l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della media struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.10.2R
- la comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari, che il SUEAP trasmetterà alla Regione e al Ministero della Salute.
Avvio di un'attività di vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in una grande struttura di vendita
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, più comunicazione ad Ente terzo.
Occorre quindi, la trasmissione, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
- l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della grande struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.10.4R
- la comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari, che il SUEAP trasmetterà alla Regione e al Ministero della Salute.
In caso di attività commerciale già avviata
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/90), che produce effetto con la sola presentazione.
E' sufficiente una comunicazione, da presentare alla Regione e al Ministero della Salute per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice dell'attività in essere.