A chi è rivolto
A tutti i settori dell’impresa e del commercio che intendano installare un’insegna di esercizio, sia temporanea che permanente.
Insegna di esercizio:
contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua
attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e
sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da
marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui
si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per
luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono
stabilite dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra
questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte
pitturate, gli stemmi o loghi