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Annullamento in autotutela di un preavviso o verbale di accertamento per inesattezze

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Annullamento in autotutela di un preavviso o verbale di accertamento per inesattezze

Il cittadino ha diritto a richiedere l’annullamento di sanzioni per violazione al Codice della Strada se ritiene infondato, in quanto viziato da errori, l’addebito riportato.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a chi ha ricevuto una multa (preavviso o verbale) che contiene errori materiali evidenti e vuole chiederne la cancellazione immediata senza dover fare ricorso al Giudice o al Prefetto.

Descrizione

Solo in questi casi è possibile richiedere l'annullamento d'ufficio:

1) Decesso del trasgressore / obbligato in solido

L’atto da annullare dovrà avere data anteriore rispetto alla data di decesso.

2) Contestazione ai sensi dell’articolo 180 c.8 in caso di dimostrazione di avvenuta presentazione della documentazione richiesta

Riferimento normativo art 3 legge 24 novembre 1981 n. 689 e art. 180, comma 8 del Codice della Strada che prevede che all’inottemperanza all’invito a presentarsi per fornire informazioni od esibire documenti consegue: “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da […]”. Procedimento ad istanza dell’interessato qualora fornisca prova dell’avvenuta presentazione / esibizione dei documenti richiesti al Comando di Polizia Locale o ad altre Forze di Polizia, entro il termine stabilito. Il responsabile del procedimento, in collaborazione con l’ufficio preposto, sulla base dell’idonea documentazione prodotta, istruisce la pratica e provvede all’emissione dello specifico provvedimento di annullamento tramite la modulistica predisposta, rilasciando copia all’eventuale interessato e procedendo al
contempo all’archiviazione nella procedura informatica.

3) Veicolo oggetto di furto

Casi nei quali il veicolo risulti rubato e la denuncia di furto sia stata effettuata prima della violazione contestata.


Riferimento normativo: art. 3 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, richiamata dall’articolo 194 comma 1 del Codice della Strada. Procedimento ad istanza dell’interessato o d’ufficio basata sul presupposto che la disponibilità del mezzo è venuta meno. L’interessato dovrà presentare istanza allegando copia della denuncia di furto e dell’atto del quale si richiede l’annullamento. Il responsabile del procedimento, in collaborazione con l’ufficio preposto, sulla base di idonea documentazione istruisce la pratica e provvede all’emissione di specifico provvedimento di annullamento tramite la modulistica predisposta, rilasciando copia all’eventuale interessato e procedendo al contempo all’archiviazione nella procedura informatica.

4) Doppia verbalizzazione della medesima violazione

Casi nei quali la stessa violazione è stata oggetto di due distinti atti di accertamento.

Si deve trattare ovviamente della medesima violazione e non di violazioni successive della stessa norma o di violazioni contestuali di diverse disposizioni. I casi più ricorrenti sono relativi ad accertamenti di violazioni di sosta nei termini descritti dagli artt. 158, comma 7 (un giorno di calendario) e 7, comma 15 (24 ore) del Codice dellaStrada.
Riferimento normativo: artt. 200 e ss. del Codice della Strada (ad ogni violazione corrisponde una sola sanzione).
Procedimento ad istanza dell’interessato o d’ufficio. L’interessato dovrà presentare istanza di annullamento del secondo accertamento in ordine temporale, allegando le copie di entrambi gli atti in questione.
Il responsabile del procedimento, in collaborazione con l’ufficio preposto istruisce la pratica e provvede all’emissione di specifico provvedimento di annullamento tramite la modulistica predisposta, dopo aver verificato l’effettiva esistenza dei due atti, rilasciando copia all’eventuale interessato e procedendo al
contempo all’archiviazione nella procedura informatica.

5) Contestazione ai sensi dell’art. 126 bis del Codice della Strada in caso di dimostrazione di avvenuta comunicazione dei dati del conducente che ha commesso la violazione che prevede decurtazione di punti sulla patente di guida

Casi in cui, a causa del mancato riscontro dell’avvenuta comunicazione dei dati del conducente che ha commesso la violazione da parte del proprietario del veicolo o di altro soggetto obbligato in solido, entro il termine previsto si inoltra d’ufficio la sanzione stabilita dall’art. 126 bis, comma 2 C.d.S., a carico del proprietario o di altro obbligato in solido. Può accadere fisiologicamente che a fronte di flussi di dati massivi trattati informaticamente comportano si verifichino errori nell’acquisizione delle comunicazioni effettuate dai proprietari dei veicoli sanzionati.
Riferimento normativo: art. 3 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Procedimento ad istanza dell’interessato che dovrà presentare direttamente richiesta di annullamento ed allegare originale della comunicazione avvenuta entro i termini con data certa. Il responsabile di procedimento, in collaborazione con l’ufficio preposto, sulla base di idonea documentazione, istruisce la
pratica e provvede all’emissione di specifico provvedimento di annullamento tramite la modulistica predisposta, rilasciando copia all’eventuale interessato e procedendo al contempo all’archiviazione nella procedura informatica.

6) Violazioni rilevate da sistemi elettronici di accertamento remoto per transiti in ztl in caso di dimostrazione dell’esistenza del permesso in deroga

Casi in cui il proprietario del veicolo sanzionato in quanto circolante all’interno di Z.T.L. , sia titolare del permesso in deroga.
Su istanza dell’interessato / proprietario del veicolo sanzionato e titolare del permesso rilasciato dal Comando di PL, mediante esibizione del documento di circolazione e di estratto del permesso in deroga.
Procedimento ad istanza dell’interessato o d’ufficio. Il responsabile di procedimento, in collaborazione con l’ufficio preposto, sulla base di idonea documentazione, istruisce la pratica e provvede all’emissione di specifico provvedimento di annullamento tramite la modulistica predisposta, rilasciando copia all’eventuale
interessato e procedendo al contempo all’archiviazione nella procedura informatica.

7) Accertamenti d’infrazione non correttamente rilevati in quanto il fatto contestato non costituisce violazione

Casi di errata interpretazione da parte dell’agente accertatore di dati desunti dai documenti di circolazione e di guida ovvero da documenti, certificazioni o attestazioni o di errata valutazione del tipo del veicolo in relazione a quanto indicato dalla segnaletica sul luogo della presunta violazione. Errori direttamente
rilevabili dalla consultazione dei documenti di guida ovvero dalla consultazione di documentazione in disponibilità immediata del Comando di PL dai quali si evidenzia inequivocabilmente l’errore in cui è incorso l’agente accertatore.
Riferimento normativo: art. 3 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689.Procedimento ad istanza dell’interessato o d’ufficio, mediante la produzione del documento di circolazione ovvero altro documento rilasciato o emesso dalla P.A. idoneo a evidenziare inequivocabilmente l’errore o
tramite documentazione prodotta dal Comando stesso da cui emerga chiaramente l'errore.
Il responsabile di procedimento, in collaborazione con l’ufficio preposto, sulla base di idonea documentazione, istruisce la pratica e provvede all’emissione di specifico provvedimento di annullamento tramite la modulistica predisposta, rilasciando copia all’eventuale interessato, e procedendo al contempo
all’archiviazione nella procedura informatica.

8) Verbali di accertamento e contestazione notificati al trasgressore e/o all’obbligato in solido nonostante questi abbiano proceduto al pagamento, nei termini prescritti tramite c.c.p. e la comunicazione di avvenuto pagamento, da parte del gestore del servizio postale, è tardiva

Casi in cui, a causa del ritardo nella comunicazione di riscontro dell’avvenuta pagamento effettuato tramite C.C.P. il Comando procede alla notifica al trasgressore e/o all’obbligato in solido del verbale meccanografico. Riferimento normativo: art. 3 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Procedura ad istanza dell’interessato che dovrà presentare direttamente richiesta di annullamento ed allegare documentazione idonea a comprovare il pagamento tramite c.c.p., avvenuto entro i termini prescritti, con evidenza di data certa. Il responsabile di procedimento in collaborazione con l’ufficio preposto, sulla base di idonea documentazione, istruisce la pratica e provvede all’emissione di specifico provvedimento di annullamento tramite la modulistica predisposta, rilasciando copia all’eventuale interessato e procedendo al contempo all’archiviazione nella procedura informatica.

 

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Una volta ricevuta la domanda l'Amministrazione:

  • se è stato già redatto il Verbale di accertamento, trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione come definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 386, com. 3.
  • se è stato redatto solamente il preavviso, interrompe l'attività di accertamento senza trasmettere gli atti al Prefetto.
  • se è possibile procedere entro i termini previsti alla notifica nei confronti dell'effettivo responsabile, differente da quello inizialmente identificato, indirizza al corretto destinatario il verbale senza coinvolgere il Prefetto.

 

Si consiglia, prima di fare domanda, di contattare la Polizia Locale al fine di verificare se ci siano stati eventuali errori di trascrizione rilevabili d'ufficio, senza necessità di inviare richiesta di annullamento.

Nell'eventualità sia già stato effettuato il pagamento della sanzione e si dovesse ricevere un verbale di accertamento relativo alla stessa violazione, è possibile comunicarlo in maniera tale che si possano introdurre le dovute modifiche nella procedura.

Qualora si ritenga infondato l’addebito riportato in una cartella di pagamento o in una ingiunzione fiscale è possibile richiederne l’annullamento in autotutela tramite istanza di sgravio.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • Domanda di annullamento in autotutela di verbale di violazione al C.d.S. compilata e firmata (reperibile online in formato pdf. ed editabile previa stampa);
  • Copia del documento di identità da allegare alla domanda.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un provvedimento finale.

Tempi e scadenze

Conclusione tramite silenzio assenso: No

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: No

Verrà dato riscontro dell'esito all'utente entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta.

Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento.

Condizioni di servizio

  PDF91,1K Termini e condizioni di servizio

Casi particolari

I veicoli con a bordo persone titolari di un contrassegno disabili in corso di validità possono accedere alla zona a traffico limitato (ZTL) e alle corsie preferenziali su tutto il territorio nazionale.
Non essendo, attualmente, presente  una banca dati condivisa dei veicoli al servizio delle persone titolari di contrassegno per disabili,  è utile effettuare una preventiva registrazione della targa del veicolo nel Comune in cui si ha intenzione di circolare.
Nel caso non si sia provveduto ad effettuare tale registrazione della targa, a fronte di un verbale di violazione, è possibile chiedere l'annullamento del procedimento sanzionatorio.

Si consiglia di inoltrare richiesta motivata a mezzo:

appuntamento telefonico: contattare il 0573/55066

Email: polizialocale@comune.montale.pt.it

PEC: polizialocale@pec.comune.montale.pt.it

Ultima modifica: giovedì, 16 aprile 2026

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