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Esercizio di vicinato (negozio entro i 300 mq) nel settore non alimentare

  • Servizio attivo

Un esercizio di vicinato nel settore non alimentare è un'attività di commercio al dettaglio di merci non destinate al consumo umano, effettuata in locali con una superficie di vendita non superiore a 300 mq.

A chi è rivolto

A coloro che vogliono aprire un negozio entro i 300 mq di superficie di vendita.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

In uno stesso locale possono esercitare l'attività di vendita aziende diverse. 
L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale congiunto ingrosso+dettaglio e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio congiunto viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto all'art. 26, commi 5 e 6, della L.R. 62/2018.

Il modulo unificato standardizzato approvato in Conferenza Unificata per l'esercizio di vicinato, come adattato in Regione Toscana , può essere utilizzato anche per l’attività di vendita mediante apparecchi automatici in esercizio non alimentare se effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo (art. 74, comma 3, L.R. 62/2018).

Alcune norme particolari sono state introdotte nel territorio comunale con il "Regolamento annonario per il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa",che vanno ad integrare la normativa statale e regionale in materia di attività imprenditoriali.

Il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) già prevede che il compilatore della pratica dichiari espressamente, nel quadro “Dati attività”, sotto la propria responsabilità: “relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità”. Compilando quel quadro, l'interessato rilascia, a tutti gli effetti di legge, le dichiarazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici conseguiti.

Come fare

Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato nel settore non alimentare

L’apertura di un'attività di commercio di vicinato è soggetta alla presentazione della SCIA art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente.

Presentare la SCIA allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R.

Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato nel settore non alimentare, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990).

Occorre,  trasmettere in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R:

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio di vicinato
  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.

Esercizio di vicinato nel settore non alimentare con vendita di prodotti specifici

Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990) qualora per lo svolgimento dell'attività di commercio in esercizio di vicinato siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche:

  • Vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale
  • Vendita al minuto di GPL per combustione
  • Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi
  • Insegna di esercizio soggetta a SCIA.
  • Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari

Effettuare un unico invio sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R.

Si applica, invece, il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990) qualora l'attività di commercio in esercizio di vicinato non alimentare sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati. Effettuare un unico invio sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R.

Nei seguenti casi l'attività non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso:

  • Vendita al minuto di prodotti fitosanitari
  • Vendita di armi diverse da quelle da guerra
  • Vendita di oggetti preziosi
  • Insegna di esercizio soggetta ad autorizzazione

Subingresso in esercizio di vicinato nel settore non alimentare

Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio della comunicazione di subingresso allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) ed utilizzando il codice attività 47.10.0R.

Subingresso in esercizio di vicinato nel settore non alimentare, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R :

  • la comunicazione per subingresso nell'esercizio di vicinato non alimentare
  • la comunicazione per voltura prevenzione incendi, che sarà trasmessa dal SUEAP ai Vigili del Fuoco.

Cessazione di esercizio di vicinato nel settore non alimentare

Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto dalla sua presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R.

Cosa serve

Requisiti oggettivi (art. 14 L.R. 62/2018)

  • l'attività di vendita negli esercizi di commercio al dettaglio è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali

Requisiti strutturali in dettaglio

  • Destinazione urbanistica ammessa dal piano operativo comunale
  • Rispetto del regolamento edilizio comunale

​​Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018)

  • requisiti di onorabilità, di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
  • mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)

Requisiti soggettivi professionali

Non sono richiesti per l'attività di vendita di generi non alimentari.

Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri

Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Cosa si ottiene

La presentazione della SCIA abilita all’esercizio dell’attività immediatamente.

Tempi e scadenze

La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio_v1

Unità organizzativa responsabile

Suap
Via A. Toscanini, 1, 59103 Montemurlo (PO)
Sede SUAP
Ultima modifica: mercoledì, 20 agosto 2025

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